giovedì 14 maggio 2009

GOOD BYE PLAY OFF....

Gare del campionato: SECONDA CATEGORIA


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO


Gara: SAN CARLO CREMA - SPORTED MARIS
Al termine della gara in oggetto la Società SAN CARLO CREMA presentava al direttore di gara nota con la quale preannunciava reclamo avverso la regolarità della gara in quanto, a loro dire, veniva utilizzato da parte della società SPORTED MARIS un calciatore in posizione irregolare. Al riguardo è opportuno segnalare che la c.d. riserva scritta va consegnata al direttore di gara solo quando vengono rilevate anomalie circa le dimensioni del terreno di gioco, le bandierine e le porte. In ogni caso la Società SAN CARLO CREMA in data 10/05/2009 faceva pervenire via fax il reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore BASSANETTI MATTEO. Preliminarmente si osserva che il detto reclamo risulta essere inammissibile per grave vizio di forma. Al reclamo in parola infatti non è allegata la ricevuta della raccomandata inviata alla Società controparte nonché la tassa di reclamo per la quale non è stato neanche richiesto l'eventuale addebito sul conto corrente acceso presso il C.R.L. a nome della Società medesima.
Tutto ciò premesso questo Giudice ritiene comunque doveroso entrare nel merito del reclamo per evidenziare la correttezza e la trasparenza dell'operato dei componenti la Delegazione Provinciale. In effetti con comunicato Ufficiale n.36 del 07/05/2009 il calciatore BASSANETTI MATTEO risultava essere squalificato per una gara ufficiale a seguito recidività in ammonizioni; in data 08/05 la Società SPORTED MARIS chiedeva verbalmente una verifica in quanto, secondo le proprie evidenze il calciatore in parola avrebbe dovuto comparire soltanto come diffidato per 3^ ammonizione. Dal controllo degli atti ufficiali è emerso che quanto affermato dalla società SPORTED MARIS corrispondeva al vero, in quanto allo stesso era stata erroneamente attribuita una ammonizione che faceva capo al calciatore BASSANETTI ANDREA (18/12/1984). Fatta l'opportuna rettifica nel sistema informatico la nuova posizione di BASSANETTI MATTEO è risultata essere: ammonizione con diffida 3^ infrazione. Pertanto il calciatore in parola aveva pienamente titolo a partecipare alla gara in oggetto. La Società SPORTED MARIS è stata avvisata telefonicamente mentre la Società ricorrente è stata avvisata dal Commissario di campo inviato dalla Delegazione Provinciale prima dell'inizio della gara. Incomprensibile a questo Giudice risulta essere il reclamo proposto in quanto risulta essere infondato. Ciò premesso
SI DELIBERA
a) di omologare la gara con il risultato acquisito sul campo ossia SAN CARLO CREMA - SPORTED MARIS 0-3;
b) di addebitare alla Societa SAN CARLO CREMA la tassa di reclamo non allegata (euro 78,00).

4 commenti:

BASSANETTI ha detto...

VI STA BENE!!!! COSI IMPARATE A TENERE IN CONSIDERAZIONE CHI VI FA VINCERE!!!!

MISTER SPORTED ha detto...

COME PRETENDEVATE DI VINCERE CON UN ATTACCO COME IL VOSRTO??
NON SIETE RIUSCITI NEMMENO A TAVOLINO

Anonimo ha detto...

Sported vero dice:

è andata così ma siete comunque grandi. Da neopromossa avete fatto veramente un gran campionato. (domenica tanto finisce anche per noi...) In bocca al lupo per il prossimo anno e mantenete questo blog che è davvero divertente.

Anonimo ha detto...

Grazie per i complimenti in bocca al lupo!